Congresso Assimpresa Pmi Al Centro (40)

SCOPERTURE WELFARE E PUNTUALE COME UNA CAMBIALE IL DECRETO 15 MAGGIO 2018 CI AVVISA DEL CATTIVO TEMPO

Ci sono buoni motivi per informare impreditori e professuioniti rendendoli un po’ più consapevoli delle evidenti ulteriori scoperture previdenziali che li riguardano e quindi della maggiore convenienza della proposta associativa.
In questi ultimi giorni sono state emanate due novità rilevanti nel mondo della previdenza INPS che influenzano, di riflesso, le opportunità di offerta di soluzioni di previdenza integrativa e di polizze di protezione T.C.M. e I.P.

Mi riferisco:

  • Alla pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo che è stato applicato al 31 dicembre 2017 sui montanti in essere al 31 dicembre 2016.

Alla pubblicazione, con un Decreto sempre da parte del Ministero del lavoro (in allegato), dei nuovi coefficienti per il calcolo della pensione contributiva (trasformazione del montante in rendita) validi per il biennio 2019-2020

1)  Il nuovo coefficiente di rivalutazione del montante contributivo

Come sappiamo, per il calcolo della quota contributiva delle future pensioni (ovvero tutta la futura pensione per gli iscritti all’INPS a decorrere dal 1^ gennaio 1996 e la gran parte della pensione per tutti coloro ai quali si applicherà il “metodo misto”), il meccanismo di calcolo si realizza in tre fasi:

  1. L’annuale contribuzione obbligatoria al fondo INPS per i dipendenti, alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (Artigiani/Commercianti/Agricoltori) o alla “gestione separata INPS”
  2. L’annuale e “virtuale” rivalutazione del montante contributivo degli iscritti. “Virtuale” nel senso che è solo contabile: i contributi non vengono realmente investiti ma usati mano a mano per pagare le pensioni in essere – aspetto tipico dei sistemi di finanziamento a ripartizione

Al momento del pensionamento, la trasformazione del montante in rendita tramite predisposti coefficienti, correlati all’età del pensionando

In particolare, durante la fase di accumulo la rivalutazione annua viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno sui montanti in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. I contributi versati nell’ultimo anno non vengono, pertanto, rivalutati.

Per effettuare questa rivalutazione si prende in considerazione la media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (cioè comprensiva dell’inflazione che viene così riconosciuta) degli anni precedenti.

Anche quest’anno, complice lo sviluppo tutt’altro che esaltante del PIL degli ultimi anni, la rivalutazione riconosciuta è stata ridotta: lo 0,52%. Questo valore è ben al di sotto dell’inflazione 2017 (inflazione media 2017: 1,23%) e dunque in termini di potere di acquisto i montanti che formano le future pensioni si sono svalutati.

A seguire la tabella con le rivalutazioni degli ultimi anni. Come confronto si pensi che le stime della “busta arancione INPS” sono state realizzate ipotizzando una crescita reale del PIL (al quale aggiungere l’inflazione) pari all’1,5% annuo.

(tabella disponibile a richiesta)

2) Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione dei nuovi coefficienti per la trasformazione del montante in rendita, valgono alcune precisazioni/riflessioni

  • La norma prevede che i coefficienti vengano via via rivisti (in parallelo alla crescita dei requisiti per la pensione di vecchiaia) sulla base dei cambiamenti nel quadro della aspettativa di vita attesa. E’ uno dei capisaldi del sistema contributivo (tipico anche di tutti i fondi pensione e delle tariffe di rendita assicurativa). A parità di montante accumulato e di età anagrafica al pensionamento, il coefficiente si muove in modo inversamente proporzionale alla crescita della speranza di vita: se così non fosse tale montante rischierebbe di non essere sufficiente per pagare le pensioni fino all’ultimo, compromettendo la stabilità del sistema
  • Semplificando molto (per calcoli più accurati bisognerebbe tenere conto, ad esempio, anche del “tasso di sconto” applicato per calcolare la rendita), se una persona a 65 anni avesse 20 anni di vita attesa, il suo coefficiente dovrebbe essere nell’ordine del 5%, ovvero 1/20 del montante
  • I coefficienti fino al 2018 sono stati rivisti ogni 3 anni, mente dal 2019 saranno rivisti ogni 2 anni
  • Tenuto conto che l’aspettativa di vita è nel frattempo aumentata, dal 2019 diminuiranno per l’ennesima volta i coefficienti e le relative future pensioni. La diminuzione si attesterà tra l’1% ed il 2% in proporzione ai coefficienti oggi in essere, in funzione dell’età di pensionamento
  • Rispetto a quelli previsti dalla riforma Dini del 1995, i coefficienti (e le relative future pensioni) sono diminuiti tra il 10% ed il 15%
  • Considerando anche che sulla pensione si paga l’IRPEF, per avere 1.000 € di pensione al mese con il sistema “contributivo puro” ed un ipotetico coefficiente del 5% servirebbero circa 300.000 € di montante …….
  • Fino ad oggi queste variazioni hanno avuto degli effetti minimi per buona parte dei pensionandi (tutti coloro che avendo accumulato 18 anni di contributi al 1995 sono andati in pensione con un calcolo quasi totalmente retributivo). Tra circa tre anni tutti coloro che si trovano in questa posizione (18 anni di contributi al 1995) saranno andati in pensione e a quasi tutti i pensionandi si applicherà il calcolo con il metodo “misto”, fortemente influenzato dal ribasso dei coefficienti
  • Se davvero saranno legiferate le modifiche previste dal così detto “contratto” previsto dalle forze del Governo appena insediato, l’andare in pensione con 1 o 2 anni di anticipo rispetto alle regole attuali, a “quota 100”, per chi avrà il calcolo contributivo (o misto) vorrà dire anche andare in pensione con un montante più ridotto e un coefficiente più basso
  • Per il calcolo delle pensioni indirette (caso morte) e dell’assegno ordinario di invalidità INPS, l’abbassamento dei coefficienti significa pensioni più basse.

Si ricorda che per gli “under 57” si applica sul montante il coefficiente di un 57enne (ovvero € 4.200 annui lordi di pensione ogni € 100.000 di montante per chi avesse coniuge e due figli…)

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