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PRO MEMORIA: ATTENZIONE AL LIMITE ALL’USO DEL CONTANTE

Limiti al contante: tutte le deroghe

Limiti all’uso del contante: normativa, deroghe, casi particolari e regole ad hoc per i compro oro nelle FAQ del Ministero delle Finanze.

E’ possibile lasciare una caparra in contanti o frazionare un pagamento sopra i 3mila euro prevedendo una parte in contanti (sotto la soglia di legge) e un’altra parte con uno strumento tracciabile; per pagamenti rateali sotto i 3mila euro relativi a una fattura di importo superiore bisogna valutare caso per caso; non si possono mai effettuare operazioni in contanti sopra i 500 euro dai compro oro, nemmeno frazionando artificiosamente il pagamento.

Sono alcune delle precisazioni contenute nelle FAQ del Ministero delle Finanze sui limiti al contante aggiornate alle norme antiriciclaggio 2017 contenute nel dlgs 90/2017 e a quelle sui compro oro previste dal dlgs 92/2017.

Limite ai contanti

In linea generale, per quanto riguarda l’utilizzo del contante ricordiamo che la legge 90/2017 va a modificare l’articolo 49 del dlgs 231/2007, stabilendo la soglia massima di 3mila euro. La norma vieta il superamento di questo limite anche quando effettuato:

«con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati».

Prevede che l’unico modo di effettuare pagamenti in contanti sia quello di farli passare attraverso banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento oppure, con determinati paletti, da intermediari bancari e finanziari.

Deroghe

Ci sono poi una serie di casi particolari che vengono previsti dalle FAQ del ministero,

  • Caparra e pagamenti frazionati: a fronte di una fattura superiore ai 3mila euro, è consentito pagare una caparra in contanti (che deve essere inferiore ai 3mila euro) e il resto con strumenti tracciabili. E’ possibile frazionare un pagamento prevedendo una parte in contanti (sempre inferiore alla soglia limite) e il resto con strumenti tracciabili. Non è possibile che la parte in contanti preveda diverse rate inferiori a 3mila euro, ma che sommate superino invece la soglia di legge.
  • Pagamenti frazionati in assegni: è possibile pagare una fattura superiore ai 3mila euro con più assegni, perché si tratta di strumenti tracciabili. Se l’assegno è di importo superiore ai mille euro deve essere presente la clausola di non trasferibilità.
  • Pagamenti al notaio: si possono pagare in contanti al notaio gli importi di cambiali o assegni consegnati al professionista in caso di protesto, perché il notaio è mandatario dell’istituto di credito (e in genere il pagamento avviene presso la banca).
  • Prelievi o depositi in banca: si possono sia prelevare sia depositare sul proprio conto somme superiori ai 3mila euro, perché non si tratta di trasferimento fra soggetti diversi.
  • Casi particolari di pagamenti frazionabili: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di un magazzino cash and carry, distinti pagamenti necessari per la tipologia di contratto (ad esempio, somministrazione). E’ anche possibile che siano corretti pagamenti rateali conseguenti a un accordo negoziale fra le parti, ma in questi casi il Fisco può valutare, caso per caso, la sussistenza di eventuali elementi di aggiornamento della norma.
  • Pagamenti fra società: sono sempre soggetti al rispetto della soglia dei 3mila euro. La regola generale prevede che il tetto valga per tutti i trasferimenti di denaro fra soggetti diversi, che significa entità giuridiche distinte. Quindi, ad esempio: trasferimenti tra due imprese, tra il socio e la società di cui fa parte, tra società controllata e società controllante, tra legale rappresentante e socio, tra due società con lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali titolare e rappresentante legale coincidono, per operazioni di conferimento di capitale o di pagamento dei dividendi. Attenzione: nel caso in cui avvengano violazioni, riguardano entrambe le controparti, non solo colui che effettua il pagamento.
  • Prestazioni professionali: è possibile frazionare un pagamento superiore alla soglia di 3mila euro, per esempio per una prestazione che dura un anno (esempio, un trattamento ortodontico). In questi casi, si possono prevede acconti mensili, che vanno regolarmente fatturati, che possono essere pagati in contanti anche se la somma di tutte le rate risulta alla fine superiore a 3mila euro.

Antiriciclaggio: libretti al portatore addio

Per quanto riguarda i compro oro, la normativa di riferimento come detto è il dlsg 92/2017, che fissa la soglia del pagamenti in contanti a 500 euro. E’ vietato rateizzare in diversi pagamenti una somma superiore per aggirare la regola (si configura un comportamento elusivo). Il ministero ricorda che la legge impone al gestore dell’attività di compro oro l’utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, sul quale devono transitare tutte le operazioni relative all’attività di compro oro e che non può invece essere utilizzato anche per altre tipologie di operazioni.

Fonte: Ministero delle Finanze

 

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