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MICRO IMPRESE E DERIVAZIONE RAFFORZATA

Con la riforma del bilancio avvenuta ad opera del D.Lgs. 139/2015, è stata introdotta dal 2016 una nuova categoria di società ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, denominata micro-impresa.

L’articolo 2435-ter cod. civ. reca i parametri dimensionali in base ai quali una società di capitali deve essere considerata una micro-impresa. In particolare, è tale la società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Si noti che tali limiti non devono essere confusi con le soglie previste dal D.M. 18 aprile 2005 di derivazione comunitaria per la individuazione delle micro-imprese ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive.

Secondo il comma 3 dell’articolo 2 del decreto si definisce micro-impresa l’impresa che:

  • ha meno di 10 occupati e
  • ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Tornando alle micro-imprese che vanno considerate tali ai fini del bilancio d’esercizio, si ricorda che esse godono di rilevanti semplificazioni essendo esonerate dalla redazione:

  • del rendiconto finanziario;
  • della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali (articolo 2427 cod. civ., n. 9) e all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci (articolo 2427 cod. civ., n. 16);
  • della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e sul valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (articolo 2428 cod. civ., n. 3) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio (articolo 2428 cod. civ., n. 4).

In pratica, quindi, il bilancio d’esercizio delle micro-imprese può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico.

La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

È comunque facoltà delle società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario; in tal caso, è d’obbligo redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata oppure in forma ordinaria.

Resta fermo che, in ogni caso, le micro-imprese non devono applicare la derivazione rafforzata nella determinazione del reddito d’esercizio.

Ciò in quanto l’esclusione in tal senso contenuta nell’articolo 83 Tuir va considerata ancorata ai parametri dimensionali di natura oggettiva recati dall’articolo 2435-ter del cod. civ., essendo ininfluente la scelta dell’impresa di rinunciare alle semplificazioni di bilancio.

Pertanto, una società di capitali:

  • che rientra nei limiti per essere qualificata come micro-impresa e
  • che decide per la redazione del bilancio nella forma ordinaria,

non può e non deve applicare le regole della derivazione rafforzata.

Il principio, sposato fin da subito dalla dottrina, è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 avvenuto lo scorso gennaio.

Peraltro, nell’occasione, è stato definitivamente chiarito che la derivazione rafforzata non trova nemmeno applicazione ai fini della determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone.

 

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