AUMENTO SAGGIO D’INTERESSE
8 gennaio 2018
Aumento del saggio di interessi con riflessi sugli istituti deflativi
Centro Studi Assimpresa
Il D.M. 13/12/2017 innalza dallo 0,1% allo 0,3%, a decorrere dal 01/01/2018, la misura del saggio di interesse legale di cui all’articolo 1284 cod. civ. con effetti – dal punto di vista tributario – sugli importi dovuti in caso di “ravvedimento operoso” nonché sulle somme rateali connesse ai principali istituti deflativi del contenzioso tributario. Vengono, inoltre, influenzate dall’aumento alcune disposizioni del Tuir che contemplano presunzioni di onerosità per taluni prestiti e finanziamenti.
Quanto al ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è noto che per la regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi occorre corrispondere, oltre alle sanzioni in misura ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso d’interesse legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Per effetto dell’aumento del saggio d’interesse legale, in relazione alle violazioni commesse a decorrere dal 01/01/2018, nel caso di regolarizzazione spontanea si applicherà la nuova misura dello 0,3%.
Per la regolarizzazione delle violazioni commesse nel periodo d’imposta 2017 e precedenti, occorrerà invece far riferimento al criterio del pro-rata temporis. In ragione di tale criterio, per sanare, ad esempio, una violazione commessa nel corso del 2016, occorrerà corrispondere – oltre al tributo e alla sanzione ridotta – gli interessi calcolati al tasso legale, pari a:
- 0,2% dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto il pagamento fino al 31/12/2016;
- 0,1% dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;
- 0,3% dal 01/01/2018 fino alla data del pagamento compresa.
L’aumento del tasso di interesse legale incide poi sui pagamenti rateali connessi ai seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- a) accertamento con adesione (articolo 8 D.Lgs. 218/1997);
- b) conciliazione giudiziale (articoli 48 e 48-bisLgs. 546/1992).
In tali ipotesi, nel caso di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, qualora gli atti siano perfezionati a decorrere dal 01/01/2018, occorrerà far riferimento alla nuova misura dello 0,3% da applicare alle singole rate successive alla prima.
In riferimento ai vecchi piani rateali, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E/2011 ha avuto modo di chiarire che, nel caso specifico dell’accertamento con adesione, la misura del tasso legale è quella determinata in riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, non essendo influenzata dai mutamenti successivi del tasso.
Pertanto, gli atti di adesione e, verosimilmente, gli altri accordi rateali definiti in base ad uno degli istituti abrogati dalla legge di stabilità per il 2015 (adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione e acquiescenza all’accertamento) perfezionati prima del 01/01/2018 non subiranno alcuna modifica nell’importo delle rate per effetto dell’aumento del tasso dallo 0,1% allo 0,3%. Allo stesso modo, gli atti perfezionati nel corso del 2018 consentiranno di “bloccare” allo 0,3% la misura del tasso legale e saranno insensibili ad eventuali aumenti successivi.
In merito alla rateazione delle somme derivanti dagli istituti deflativi sopra citati, occorre precisare che, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 159/2015, l’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 è stato “ritoccato” proprio nella parte relativa agli interessi da dilazione: mentre la vecchia versione si riferiva esplicitamente agli “interessi legali”, l’attuale disposizione parla semplicemente di “interessi”.
Ciò potrebbe destare il dubbio che la misura del saggio di interessi applicabile in questi casi non sia quella legale ma il tasso del 3,5% previsto dall’articolo 6 D.M. 21/05/2009.
Non sembrano esserci dubbi, invece, sulla misura del tasso d’interesse applicabile in caso di rateazione delle somme risultanti dai controlli automatici e formali, in quanto in tal caso opera il rinvio all’articolo 6, comma 1, D.M. 21/05/2009, che prevede la percentuale del 3,5% annuo, così come disposto nei casi di applicazione degli interessi sulle maggiori imposte in ipotesi di accertamento.
Infine, sempre dal punto di vista fiscale, la riduzione del tasso legale ha effetto su alcune disposizioni del Tuir.
Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 45, comma 2 e 89, comma 5, Tuir, che disciplinano la determinazione dei redditi di capitali ai fini Irpef/Ires contemplando una presunzione di onerosità, al saggio legale appunto, in relazione ai capitali dati a mutuo che non prevedono la fissazione per iscritto della misura degli interessi da corrispondere alle singole scadenze.