LEGGE CRISI IMPRESA E RIFLESSI NELLA GESTIONE DELLA FINANZA attenti ai fidi

Legge 155: Crisi d’impresa

                         Il valore degli indicatori predittivi degli alert

        Gestire al meglio la normativa per creare nuove condizioni

          di proficua e corretta gestione della provvista creditizia

Nuove norme lato BANCA

L’introduzione effettuata dai rispettivi organi competenti di nuove normative comporta per la banca l’obbligo di adottare comportamenti operativi tali da mantenere costantemente monitorati gli indicatori che esprimono o possano individuare i segnali di deterioramento del credito erogato.

A tale proposito si richiama l’attenzione ad approfondire senza indugio l’evidenza di anomalie ed in particolare degli sconfini alla luce delle seguenti considerazioni:

Circolare 262 Banca d’Italia – IFRS9

Stage 1  – Performing, con rischio creditizio basso.

Qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi.

Stage 2 – Under Performing, con rischio creditizio intermedio.

L’assegnazione dello strumento finanziario a questo stage può solitamente essere ricondotta ad una o più delle seguenti situazioni: un’inadempienza superiore ai 30 giorni; peggioramento del livello di rating; evidenti difficoltà economiche o finanziarie. Con questa nuova categoria di rischio vanno misurate le perdite attese (forward looking) su un arco temporale pari alla durata contrattuale residua (lifetime), relativamente ai portafogli individuati per i quali il rischio sia aumentato in misura significativa.

Stage 3 – Non Performing, con rischio creditizio alto.

Gli strumenti finanziari ed i finanziamenti assegnati a tale categoria manifestano un rischio creditizio significativo, per i quali la perdita si è già effettivamente manifestata, ad esempio in corrispondenza di mancati pagamenti per un periodo superiore ai 90 giorni. In questo caso il calcolo della perdita si effettua in modo analitico in relazione alle singole posizioni deteriorate, proporzionandole alla vita residua della singola esposizione (lifetime).

Nuove norme lato IMPRESA

Decreto Legislativo 14 del 21 gennaio 2019 – Crisi d’Impresa

La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, per questi ultimi in particolare sono al momento 5 gli specifici alert:

  • Sconfinamenti significativi segnalati in centrale rischi;
  • Anomalo peggioramento delle condizioni applicate dalle banche;
  • Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell’indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari;
  • Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine;
  • Mancato rispetto di covenant che rischino di compromettere il buon esito dei finanziamenti

COSA SI DEVE INDAGARE?

  • SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI PER ALMENO I 6 MESI SUCCESSIVI
  • SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI DELL’INDEBITAMENTO CON I CASH FLOW
  • ADEGUATEZZA DEI MEZZI PROPRI RISPETTO AI MEZZI DI TERZI
  • ASSENZA DI RITARDI NEL PAGAMENTI REITERATI E SIGNIFICATIVI anche in base a quanto previsto dall’art. 24 ossia:
  • Debiti per retribuzioni scaduti ≥ 60 gg per un ammontare > la metà delle retribuzioni mensili;
  • Debiti v/fornitori scaduti ≥ 120 gg per un ammontare > quello dei debiti non scaduti;
  • Il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal CNDCEC
  • Sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi

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